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Clausola “visto e piaciuto”: quando non esclude la garanzia per vizi occulti (Cass. 27968/2025)

Clausola “visto e piaciuto”: quando non esclude la garanzia per vizi occulti (Cass. 27968/2025)

15/12/2025

Nella prassi delle compravendite tra privati (ma anche tra imprese) è frequente trovare la formula “visto e piaciuto”, spesso percepita come una sorta di “scudo totale” per il venditore. In realtà, il diritto civile italiano è più articolato: la clausola può limitare la garanzia per vizi della cosa venduta, ma incontra un confine netto quando il venditore abbia agito in mala fede, cioè abbia taciuto o occultato difetti rilevanti. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza 21 ottobre 2025, n. 27968, che torna su un tema molto concreto per chi acquista auto usate, veicoli commerciali, macchinari, ma anche immobili.  


Il punto di partenza: la garanzia per vizi nella vendita e il patto di esclusione

La disciplina codicistica prevede che il venditore sia tenuto a garantire che il bene sia esente da vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (schema tipico degli artt. 1490 e ss. c.c.). In questo quadro, l’art. 1490, comma 2, c.c. consente alle parti di pattuire l’esclusione o limitazione della garanzia: qui si colloca, di regola, la clausola “visto e piaciuto”.  

Tuttavia, lo stesso art. 1490, comma 2, c.c. pone un limite decisivo: il patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. Ed è esattamente il punto su cui la Cassazione insiste: la clausola non può trasformarsi in un lasciapassare per condotte decettive.


“Visto e piaciuto” non significa “rinuncio a tutto”: il limite della mala fede

Nell’ordinanza n. 27968/2025, la vicenda riguarda la vendita di un autocarro usato con clausola “visto e piaciuto”; dopo l’acquisto emergono difetti di marcia e, da successive verifiche, risultano danni strutturali non immediatamente visibili perché la carrozzeria era stata riverniciata, proprio in modo da mascherare i problemi. La Corte valorizza l’accertamento di merito: la riverniciatura, in quel contesto, è stata letta come condotta di occultamento idonea a integrare mala fede, rendendo inefficace l’esonero di garanzia.  

Il principio, espresso in termini chiari, è questo: la clausola “visto e piaciuto” resta efficace solo per i vizi riconoscibili con l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto; perde invece qualsiasi protezione quando il difetto è stato taciuto/occultato e viene scoperto dopo l’uso del bene.  

È una linea interpretativa che la stessa ordinanza richiama come “orientamento consolidato” della Cassazione, anche in continuità con precedenti recenti.  


Un dettaglio pratico molto utile: il “certificato di revisione” non azzera i vizi

Nella stessa decisione, la Cassazione affronta un argomento che spesso emerge nelle liti sui veicoli: il valore del certificato di revisione. La Corte chiarisce che la revisione fa piena prova (fino a querela di falso) di ciò che è direttamente verificato nell’ambito di quel controllo, ma nondimostra “in assoluto” l’assenza di qualsivoglia vizio. In altre parole: revisione “ok” non equivale a “mezzo perfetto”, soprattutto se il vizio è strutturale o non rilevabile con quel tipo di verifica.  

Sempre sul piano processuale, la Corte richiama anche la possibilità di “correggere” la motivazione giuridica ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., senza cassare la sentenza, quando l’esito finale sia comunque conforme a diritto: un passaggio tecnico, ma che conferma l’attenzione della Cassazione a distinguere tra oggetto della prova dell’atto pubblico e prove libere utilizzate per accertare i vizi.  


Esempio chiarificatore: l’immobile “ritinteggiato” e l’infiltrazione nascosta

Immaginiamo una compravendita di appartamento tra privati in cui il contratto contenga la clausola “l’immobile è venduto visto e piaciuto”. Dopo poche settimane, l’acquirente scopre una grave infiltrazione da una parete perimetrale: il muro era stato appena ritinteggiato e rifinito con materiali che, per un periodo, hanno “tenuto” esteticamente, rendendo il difetto non percepibile durante la visita. Se emerge che il venditore conosceva il problema (ad esempio perché aveva già fatto interventi tampone, o perché esistevano precedenti segnalazioni/condominiali) e ha taciuto il vizio, la clausola “visto e piaciuto” non dovrebbe impedirgli di rispondere in garanzia: il nodo non è la formula contrattuale, ma la mala fede nell’occultamento e la natura occulta del difetto, scoperta solo dopo l’uso. Il ragionamento è coerente con l’impostazione ribadita dalla Cassazione nella n. 27968/2025.  


Cosa può chiedere l’acquirente: risoluzione o riduzione del prezzo, oltre ai danni (nei casi dovuti)

Quando ricorrono i presupposti della garanzia per vizi, i rimedi tipici sono la risoluzione del contratto (con restituzione del prezzo) oppure la riduzione del prezzo, a seconda della gravità e dell’interesse concreto del compratore, oltre all’eventuale risarcimento dei danni ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso dell’autocarro, la vicenda si è chiusa con la risoluzione e la condanna alla restituzione del prezzo e di alcune spese collegate (passaggio di proprietà, assicurazione), proprio perché il vizio incideva in modo significativo sul bene venduto.  

Resta essenziale muoversi con tempestività: nella garanzia per vizi “classica” del codice civile contano molto la denuncia e i termini (tema che va valutato sul singolo caso, anche in base alla natura del rapporto e alla qualifica di consumatore/professionista).


In conclusione: la clausola va letta, ma soprattutto va “misurata” sui fatti

La clausola “visto e piaciuto” non è inutile, ma non è neppure una bacchetta magica. Se il vizio era riconoscibile con un controllo ordinario, la clausola può pesare; se invece il venditore ha occultato un difetto o lo ha taciuto consapevolmente, l’esonero di garanzia perde efficacia. L’ordinanza Cass. civ. n. 27968/2025 è un promemoria molto concreto: nei contratti conta la forma, ma nei contenziosi contano soprattutto le prove e la correttezza delle parti.  

Se hai acquistato (o stai per acquistare) un bene con clausola “visto e piaciuto” e temi la presenza di vizi occulti, oppure se ti viene contestata una presunta mala fede nella vendita, è opportuno impostare subito una strategia: raccolta documentale, verifiche tecniche e corretta qualificazione giuridica dei rimedi. Per assistenza e valutazione del caso concreto puoi contattare il nostro Studio: analizzeremo contratto, prove e possibili azioni (stragiudiziali e giudiziali) per tutelare i tuoi interessi.

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