La vicenda che riguarda Coin a Roma, con la chiusura annunciata dello storico punto vendita di via Cola di Rienzo, ha riportato al centro dell’attenzione un tema molto delicato: cosa accade, sul piano giuridico, quando un esercizio commerciale viene colpito da sfratto esecutivo e quali possono essere le conseguenze per i lavoratori impiegati nel negozio. Le notizie emerse nelle ultime settimane riferiscono infatti della cessazione dell’attività nello store romano con decorrenza 4 aprile 2026, in un quadro più ampio di criticità aziendali e di forte attenzione sindacale sul piano occupazionale.
È utile chiarire subito un aspetto centrale. Nel linguaggio comune si parla di “sfratto” in modo generico, ma dal punto di vista tecnico il rilascio di un immobile commerciale segue una procedura giudiziale precisa. Quando si fa riferimento a uno sfratto esecutivo, si è già in una fase avanzata del procedimento, nella quale il proprietario dell’immobile è munito di un titolo che consente di ottenere il rilascio forzoso del locale. In termini pratici, significa che il rapporto locatizio è ormai giunto a un punto di rottura tale da consentire l’esecuzione del provvedimento di rilascio.
Sotto il profilo processuale, il locatore può agire mediante il procedimento per convalida disciplinato dal codice di procedura civile. L’art. 657 c.p.c. regola l’intimazione di sfratto per finita locazione, mentre l’art. 658 c.p.c. disciplina lo sfratto per morosità, che consente anche di chiedere il pagamento dei canoni scaduti.
Se il conduttore non compare o non propone opposizione, il giudice può convalidare lo sfratto; se invece vi è opposizione, il procedimento può proseguire nelle forme del giudizio ordinario, con la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di una ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c.
Questo passaggio è essenziale, perché consente di comprendere che lo sfratto non nasce da una semplice iniziativa unilaterale del proprietario, ma da un percorso giudiziario scandito da atti formali, termini processuali e, infine, eventuale fase esecutiva. Quando si arriva alla fase esecutiva, l’ufficiale giudiziario procede al rilascio dell’immobile secondo le forme di legge. Per un punto vendita aperto al pubblico, ciò comporta conseguenze immediate e molto concrete: sgombero dei locali, cessazione dell’attività in quella sede, necessità di riorganizzare merci, logistica e personale.
Nel caso Coin, tuttavia, il dato più sensibile resta quello occupazionale. E qui va ribadito un principio importante: lo sfratto dell’immobile non determina automaticamente, di per sé, l’immediata cessazione dei rapporti di lavoro. Lo sfratto incide anzitutto sul rapporto tra proprietà e conduttore dell’immobile; i riflessi sui dipendenti dipendono invece dalle scelte organizzative dell’azienda e dagli strumenti di tutela attivabili nel contesto della crisi.
Le tutele dei lavoratori possono muoversi su più piani. Anzitutto vi sono gli ammortizzatori sociali, che possono essere utilizzati per gestire crisi aziendali, riorganizzazioni o cessazioni di attività, con l’obiettivo di contenere l’impatto occupazionale. In secondo luogo, se l’azienda intende procedere a una riduzione stabile del personale e ricorrono i presupposti dimensionali previsti dalla legge, trova applicazione la disciplina del licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991, con apertura della procedura, informazione e confronto sindacale. Non si tratta quindi di una scelta libera e immediata, ma di un percorso vincolato da regole precise e da specifiche garanzie.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, spesso decisivo nelle ristrutturazioni della rete commerciale: l’eventuale trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. Qualora l’attività prosegua sotto altra gestione, può trovare applicazione l’art. 2112 c.c., che tutela la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione dei diritti maturati dai dipendenti. In altre parole, la chiusura di un punto vendita non equivale sempre e automaticamente alla perdita del posto di lavoro, poiché occorre verificare se vi sia una prosecuzione dell’attività economica in altra forma o sotto altro soggetto.
Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro venga effettivamente meno, restano le tutele economiche previste dall’ordinamento, a partire dalla NASpI, ove ne sussistano i requisiti. Anche sotto questo profilo, però, ogni posizione deve essere esaminata concretamente, perché il diritto alle prestazioni dipende dalla storia contributiva del lavoratore e dalle modalità con cui il rapporto si è concluso.
La vicenda Coin è quindi significativa perché mostra con evidenza come la chiusura di un grande punto vendita non sia soltanto un fatto di cronaca economica o commerciale, ma una questione che coinvolge contemporaneamente locazioni commerciali, procedura civile, diritto del lavoro e gestione della crisi d’impresa. Da un lato vi è il diritto del proprietario a ottenere il rilascio del bene nei modi previsti dalla legge; dall’altro vi è la necessità di governare in modo corretto e legittimo le ricadute organizzative e occupazionali della chiusura.
Per questo motivo, quando si parla di sfratto di un locale commerciale, occorre sempre evitare semplificazioni. Dietro la chiusura di un negozio possono infatti intrecciarsi questioni processuali, patrimoniali, aziendali e occupazionali di notevole complessità, che richiedono una valutazione tecnica attenta e tempestiva.
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