La ripartizione delle spese dell’ascensore vengono fissate di norma nel regolamento condominiale.
In mancanza di regolamento contrattuale, si ricorre al codice civile secondo cui gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo ex art. 1124 c.c.
Ovviamente si precisa che comunque, gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono, con la conseguenza che sono esclusi da detti oneri i proprietari delle unità immobiliari ai quali l'impianto non serve.

