Nel contesto della separazione o del divorzio con figli, la determinazione dell’assegno di mantenimento costituisce uno snodo centrale, sia sotto il profilo sostanziale sia in termini di equilibrio dei rapporti tra genitori. La misura non ha finalità “perequative” tra ex coniugi, bensì è preordinata alla tutela della prole, al fine di assicurare ai figli un apporto economico adeguato alle esigenze di crescita, formazione e sviluppo. In tale prospettiva si colloca la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 12 gennaio 2026, n. 676, richiamata dall’articolo in esame, che ribadisce principi ormai consolidati ma di elevata utilità applicativa in tema di criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli.
1) La funzione dell’assegno: garanzia dell’interesse del minore e continuità del progetto educativo
L’assegno di mantenimento per i figli risponde ad una funzione eminentemente assistenziale ed educativa: garantire che i figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, possano fruire delle risorse necessarie non solo per le esigenze primarie (vitto, alloggio, vestiario), ma anche per istruzione, attività formative, spese sanitarie ordinarie, socialità e, più in generale, per un percorso di crescita coerente con le condizioni familiari.
La Cassazione richiama la natura “bidimensionale” del mantenimento: esso, da un lato, tutela il rapporto genitori–figli, dall’altro disciplina, sul piano interno, il riparto dell’obbligazione tra i genitori secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. In altri termini, l’assegno non è un trasferimento patrimoniale a vantaggio dell’altro genitore, ma uno strumento che consente di attuare l’obbligo di mantenimento nell’interesse preminente del minore, distribuendo l’onere tra i genitori in base alle rispettive effettive capacità.
2) I criteri di quantificazione: il perimetro applicativo dell’art. 337-ter c.c.
Il parametro normativo di riferimento è l’art. 337-ter c.c., che impone al giudice una valutazione concreta, complessiva e non atomistica. La pronuncia del 12 gennaio 2026 evidenzia, in particolare, la necessità che la determinazione dell’assegno sia frutto di un accertamento comparativo delle condizioni economiche di entrambi i genitori, non essendo corretto fondare l’aumento del contributo esclusivamente sulla maggiore disponibilità di uno di essi, senza un adeguato scrutinio della posizione dell’altro.
I criteri che devono essere ponderati, in modo coordinato, comprendono:
a) Esigenze attuali dei figli
Si tratta di un parametro dinamico: le necessità mutano con l’età, con il percorso scolastico e con eventuali condizioni sanitarie o educative specifiche.
b) Tenore di vita goduto in costanza di convivenza
Non come “cristallizzazione” di abitudini, ma quale indice utile a preservare, per quanto possibile, una continuità delle condizioni di vita e delle opportunità di crescita, evitando che la crisi familiare ricada in modo sproporzionato sui figli.
c) Capacità economiche e patrimoniali di entrambi i genitori
Redditi (da lavoro dipendente o autonomo, rendite, utili societari), patrimoni mobiliari e immobiliari, disponibilità effettive, capacità di spesa e contributi indiretti.
d) Tempi di permanenza presso ciascun genitore
Il collocamento e la concreta organizzazione della quotidianità incidono sulla ripartizione dei costi ordinari, ferma restando la necessità di una valutazione non meramente aritmetica.
e) Valore economico del lavoro domestico e di cura
La contribuzione deve considerare anche l’apporto non monetario: cura, gestione quotidiana, accompagnamento, attività di supporto educativo e organizzativo.
3) Accertamento delle risorse: poteri istruttori del giudice e condotta processuale delle parti
Nella prassi, il contenzioso sul mantenimento nasce spesso da un punto: la non completa trasparenza delle condizioni economiche, specie in presenza di redditi variabili, attività autonome, disponibilità patrimoniali non immediatamente emergenti o stili di vita non coerenti con quanto dichiarato.
La Cassazione ricorda che, proprio per assicurare una decisione effettivamente aderente alla realtà, il giudice può avvalersi di strumenti istruttori e valutativi incisivi, tra cui:
- l’attivazione di poteri officiosi (incluse, ove necessario, indagini della polizia tributaria);
- la valorizzazione della condotta processuale della parte (art. 117 c.p.c.) come argomento di prova;
- il ricorso a presunzioni semplici (artt. 2727 ss. c.c.) quando vi siano elementi indiziari idonei.
In termini pratici, l’istruttoria sul mantenimento non può ridursi alla produzione di pochi documenti reddituali: l’analisi deve essere coerente, documentata e, quando opportuno, supportata da elementi oggettivi (movimenti, spese, disponibilità, consistenza patrimoniale), così da evitare determinazioni dell’assegno “sotto-dimensionate” o, al contrario, non sostenibili e foriere di inadempimenti.
4) Assegno mensile e spese straordinarie: corretta delimitazione per prevenire contenziosi
Per una regolamentazione solida (anche in sede di accordo), è essenziale distinguere:
- spese ordinarie, normalmente coperte dall’assegno;
- spese straordinarie, da ripartire secondo percentuali concordate o stabilite dal giudice, con previsione di criteri su autorizzazione preventiva, urgenza, documentazione e tempi di rimborso.
La mancata tipizzazione delle spese straordinarie è una delle principali cause di successive controversie ed azioni esecutive. Una disciplina dettagliata rappresenta, sotto il profilo forense, una misura di prevenzione del contenzioso di particolare efficacia.
5) Revisione dell’assegno: quando è ammissibile la modifica (aumento o riduzione)
L’assegno di mantenimento non è immutabile: può essere oggetto di revisione ove si dimostri un mutamento sopravvenuto, rilevante e stabile delle condizioni economiche dei genitori o delle esigenze dei figli. Tipicamente: perdita o significativa riduzione del reddito, incremento stabile delle disponibilità dell’altro genitore, nuove esigenze scolastiche/sanitarie, modifica dei tempi di permanenza o dell’assetto di collocamento.
La pronuncia Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 676 si colloca nel solco della giurisprudenza che qualifica l’assegno di mantenimento dei figli come strumento di tutela della prole, da determinarsi mediante una valutazione complessiva e comparativa delle risorse di entrambi i genitori, delle esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza e dell’apporto di cura. In caso di opacità informativa, il giudice può utilizzare poteri istruttori e criteri presuntivi per ricostruire la reale capacità contributiva.
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